I recipienti per gas o liquidi realizzati di un sol pezzo di capacitá compresa tra 5 e 150 litri sono comunemente denominati BOMBOLE. Ai sensi dell'art. 241 DPR 547/55 "gli impianti, le parti di impianto, gli apparecchi, i recipienti e le tubazioni soggetti a pressione di liquidi, gas o vapori, i quali siano in ogni caso esclusi o esonerati dall'applicazione delle norme di sicurezza previste dalle leggi e ai regolamenti speciali concernenti gli impianti ed i recipienti a pressione, devono possedere i necessari requisiti di resistenza e d'idoneitá all'uso cui sono destinati". In particolare le bombole vanno collaudate e sottoposte a revisione periodica. Collaudo e revisione sono a carico del proprietario (Ditta Fornitrice). Ció significa che le bombole vuote devono essere restituite alla ditta fornitrice, inoltre la ditta fornitrice deve essere contattata qualora sia scaduta la validitá del collaudo, la data di scadenza é riportata tramite punzonatura sul corpo bombola. La mancata riconsegna dei vuoti o l'utilizzo di bombole scadute, rende l' acquirente responsabile delle conseguenze che potrebbero derivare dall'uso delle stesse. Ognuno deve quindi aver cura dei recipienti acquistati fino alla loro riconsegna.