Affidamento di Lavori in Appalto

La vigente normativa, che regola i rapporti con le imprese appaltatrici o i lavoratori autonomi nel caso di affidamento di lavori da svolgersi presso le nostre sedi, pone a carico dell'INFN alcuni obblighi:

La verifica dell'idoneitá tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori loro affidati; La comunicazione di dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate; La cooperazione e il coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivitá lavorativa oggetto dell'appalto attraverso l'elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi, da allegare al contratto di appalto o d'opera, che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Il calcolo dei costi, non soggetti a ribasso, delle misure adottate per eliminare le interferenze o, ove ció non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

Al fine di adempiere a quanto sopra riportato si richiama tutti ad una corretta gestione dei rapporti con le imprese appaltatrici e/o con i lavoratori autonomi che eseguono qualsiasi tipo di lavori all’interno delle nostre sedi o comunque su attrezzature o materiali di proprietá della Sezione INFN di Padova (vedi ESEMPI DI LAVORAZIONI CHE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE)

PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

La procedura da seguire si differenzia a seconda che i lavori presentino o meno rischi da interferenza (VEDI DEFINIZIONE ED ESEMPI)

IN ASSENZA DI INTERFERENZE

IN PRESENZA DI INTERFERENZE

CORRETTA GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE IMPRESE APPALTATRICI E I LAVORATORI AUTONOMI
Ai fini del rispetto dell’autonomia gestionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi ed allo scopo di evitare l’indebita assunzione di responsabilitá , in materia di sicurezza sul lavoro, é importante specificare esattamente il lavoro da svolgere al momento dell'ordine in modo da evitare di interferire con il personale della ditta fornitrice durante l'esecuzione dei lavori. In particolare é opportuno evitare di impartire ordini o direttive al personale della ditta fornitrice, nonché esercitare alcuna influenza sullo svolgimento dell'altrui attivitá lavorativa, in merito alle varie fasi lavorative o alle operazioni da compiersi, neppure per richiamare misure comportamentali di natura prevenzionistica. In quest’ultimo caso, eventuali irregolaritá dovranno essere tempestivamente segnalate al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione; nei casi di imminente pericolo e/o di situazioni che possono compromettere la incolumitá delle persone o la sicurezza delle installazioni, si dovranno all’istante bloccare i lavori o fare interrompere l’azione pericolosa. I conseguenti provvedimenti saranno adottati in accordo con il Responsabile della ditta fornitrice. In generale Vi invito é opportuno non concedere in uso utensili, attrezzature o apparecchiature di proprietá della Sezione. Se ció si rendesse necessario ricorrete alla formalizzazione di un “Contratto di Comodato”. Come ultima cosa é bene ricordare l'obbligo di non accedere ad eventuali zone interessate ai lavori . opportunamente evidenziate, cintate o segnalate con apposita cartellonistica.


DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 Art. 26 Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

· 1 » Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unitá produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilitá giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo: a) verifica, con le modalitá previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneitá tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica e' eseguita attraverso le seguenti modalitá :

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneitá tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000,n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivitá .

· 2 » Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivitá lavorativa oggetto dell'appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

· 3 » Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all’attività del datore di lavoro committente, sia alle attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto 3 bis. » Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al d.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori. 3 ter. » Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34 deel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrá espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.

· 4 » Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilitá solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attivitá delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

· 5 » Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullitá ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare le interferenze o, ove ció non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piú rappresentative a livello nazionale.

· 6 » Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entitá e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piú rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico piú vicino a quello preso in considerazione.

· 7 » Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, < trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

· 8 » Nell'ambito dello svolgimento di attivitá in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalitá del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.